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CASSA GEOMETRI –PENSIONE DI ANZIANITA’ entro il 31/12/2021

Il Comitato dei Delegati della Cassa Italiana Geometri, nella seduta del 24 novembre u.s., andando a riformare il sistema pensionistico di categoria, ha deliberato dal 01/01/2022 di togliere la pensione di anzianità (40 anni di contributi versati) dall'ordinamento previdenziale, ma prevedendo la possibilità per gli iscritti di anticipare l’accesso alla pensione di vecchiaia rispetto al requisito di 67 anni di età (art. 34, c. 6, del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari).

Dal 1° gennaio 2022, infatti, l’iscritto, al compimento dei 60 anni di età e al raggiungimento di 40 anni di effettiva contribuzione, anziché richiedere il trattamento di anzianità, potrà scegliere di andare in pensione di vecchiaia anticipata con contestuale riduzione della prestazione in misura proporzionale ai mesi di anticipo, riduzione che graverà solo sulla parte di pensione calcolata con il retributivo e che si ridurrà con l’avvicinarsi al sessantasettesimo anno di età.

Il ns. Presidente Dott. Geom. Francesco Parrinello precisa che in tale seduta di Comitato dei Delegati, insieme a tanti altri, ritenendo non opportuno procedere a tale riforma in tempi cosi brevi senza un periodo transitorio e graduale, ha ritenuto di votare tale provvedimento "contrario ", nel rispetto delle regole certe e delle norme vigenti cui ogni iscritto si ispira.

  Naturalmente tale modifica sarà soggetta ad approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti.

 Venerdi 3 Dicembre p.v., la CIPAG ha inviato ad ogni iscritto nella propria PEC la comunicazione del provvedimento adottato dal Comitato.

Tale provvedimento sarà illustrato dal Presidente della CIPAG nel corso di una sessione informativa, aperta a tutti gli iscritti, il 09 dicembre 2021 alle ore 15.00 sulla piattaforma VIMEO, cliccando al seguente link https://vimeo.com/652467967/f7e3b5454a


RIEPILOGO MODIFICA REGOLAMENTO - ABROGAZIONE PENSIONE DI ANZIANITA' DAL 01/01/2022
Al Comitato dei Delegati Cassa Geometri dello scorso 24 e 25 novembre 2021 è stata approvata una modifica al Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza ed
assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari
In particolare, è stato:
- abrogato l’art. 3 relativo alle pensioni di anzianità;
- integrato di due commi l’art 34.
La novità riguarda proprio l’inserimento di questi due ultimi commi che così recitano:
- 34.6 bis: A decorrere dal 1° gennaio 2022 è data facoltà a coloro che abbiano compiuto 60 anni di età e abbiano almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa di anticipare la fruizione della pensione di cui al comma precedente. In tale ipotesi la quota reddituale è ridotta nella misura dell’1% per ogni mese di anticipo rispetto all’età anagrafica di 67 anni. Tale facoltà è riconosciuta fino al compimento del 66° anno di età.
- 34.6 ter In ogni caso l’importo di pensione come sopra determinato non potrà essere inferiore a quello risultante dall’applicazione del calcolo contributivo di cui all’art. 33, comma 2 del presente Regolamento e comunque l’accesso al trattamento di cui al comma precedente è consentito a condizione che la pensione come sopra determinata non risulti essere inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
La decorrenza di tali modifiche è fissata al 1 gennaio 2022.

Comitato dei Delegati Cassa Geometri 24 e 25 novembre 2021
ABROGRAZIONE PENSIONE DI ANZIANITA’ DAL 01/01/2022

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Geometri, circa un mese fa, diffuse fra i Delegati Cassa Geometri, una proposta di modifica dell’attuale pensione di anzianità, motivando tale proposta con la necessità di mantenere la sostenibilità di Cassa stessa.

Nella riunione del Comitato Delegati il punto 8 dell’ordine del giorno “Modifiche statutarie e regolamentari”, il cui testo a fronte è pervenuto ai Delegati nella sua ultima versione il 22 novembre, è stato approvato a maggioranza dal Comitato Delegati con:

111 voti favorevoli, 31 contrari e 3 astenuti - il nostro delegato ha votato contrario.

Tale punto sostanzialmente abroga l’art. 3 - Pensione di anzianità - del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli Iscritti e dei loro familiari e introduce i commi 6 bis e 6 ter dell’art. 34 – Disposizione transitoria - dello stesso Regolamento.

Pertanto, a decorrere dal 01 gennaio 2022, gli Iscritti con almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione avranno facoltà di accedere, in luogo della abrogata pensione di anzianità, a un trattamento anticipato nel quale la quota calcolata sulla parte reddituale verrà decurtata dell’1% al mese per i mesi che mancano al raggiungimento del 67° anno di età.

Di seguito si riporta uno specchietto in cui è calcolata la quota di riduzione della quota reddituale in base all’età in cui si maturano i requisiti:

- a 60 anni di età con decurtazione del 84 % della quota calcolata con sistema reddituale;

- a 61 anni di età con decurtazione del 72 % della quota calcolata con sistema reddituale;

- a 62 anni di età con decurtazione del 60 % della quota calcolata con sistema reddituale;

- a 63 anni di età con decurtazione del 48 % della quota calcolata con sistema reddituale;

- a 64 anni di età con decurtazione del 36% della quota calcolata con sistema reddituale;

- a 65 anni di età con decurtazione del 24% della quota calcolata con sistema reddituale;

- a 66 anni di età con decurtazione del 12% della quota calcolata con sistema reddituale;

La facoltà è riconosciuta fino al compimento del 66° anno di età.

Inoltre, la pensione verrà riconosciuta solo se la quota reddituale della stessa (maturata fino al 31.12.2006), dopo la decurtazione di cui sopra, risulterà superiore a € 8.976 (1,5 volte l’importo dell’assegno sociale).

Alla luce di quanto sopra esposto, è opportuno che i colleghi Iscritti che hanno maturato il diritto alla attuale pensione di anzianità o la matureranno in questo ultimo mese con almeno 40 anni di contribuzione (con il requisito del volume d’affari minimo, a partire dal 2003) e almeno 60 anni di età, provvedano entro il 31/12/2021 a inoltrare alla Cassa Geometri la domanda di pensione, prendendo eventualmente contatto con la Segreteria del Collegio Geometri.