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Link Utili
Ordinamento Professionale e Formazione Continua
Regolamento per la professione di geometra
- Regio Decreto 11 Febbraio 1929, n. 274
Allegati
Obbligatorietà iscrizione e custodia degli Albi
- Legge 25 Aprile 1938, n. 897
NORME SUI CONSIGLI DEGLI ORDINI E DEI COLLEGI
- D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382
NORME TRATTAZIONE RICORSI DINANZI AL CNG
- D.M. 15 febbraio 1949
Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri
- Legge 7 Marzo 1985, n. 75
Allegati
Nuovo Codice deontologico
Modificato con delibera C.N. del 18 ottobre 2023 (Titolo III - Sezione I - art. 20bis)
Vecchio Codice deontologico
- Delibera del 22/11/2006 - G.U. n. 18 del 23/01/2007
Consigli di disciplina territoriale
- Regolamento designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriale Delibera CNG 19/01/2012-
Direttive sul praticantato
- 30 gennaio 2018 - Nuove modalità per l'iscrizione e lo svolgimento del tirocinio
Regolamento Formazione Continua obbligatoria- 2018/2020
- 16 gennaio 2018 - Disposizioni in vigore dal 1 gennaio 2018
Nuovo Regolamento per la Formazione Continua Obbligatoria
3 giugno 2021 - Disposizioni in vigore dal 31 maggio 2021
REGOLAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - precisazioni
Si conferma che il nuovo Regolamento si rivolge SOLO ED ESCLUSIVAMENTE a chi esercita la libera professione di geometra.
Coloro che NON esercitano la libera professione e risultano pertanto Iscritti Solo Albo, pur potendo ovviamente continuare a partecipare ai corsi di formazione, non saranno sottoposti ad alcuna verifica del rispetto dell’obbligo formativo.
Invito quegli Iscritti Solo Albo che non lo abbiano già fatto, a comunicare alla segreteria il loro status, trasmettendo entro il prossimo 10 settembre 2023 alla segreteria l’allegato
atto di notorietà (scaricabile di seguito).
Allegati
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - TRIENNIO 2021/2023 – NORMATIVA, DEROGHE, RICHIESTE, APPROFONDIMENTI
Tutti i geometri iscritti all’albo professionale ed alla Cassa Geometri che la formazione continua obbligatoria è disciplinata dal D.P.R. 137/2012 n. 137 e specifica, dal punto di vista legislativo, l’obbligatorietà del Professionista di dover ottenere i crediti formativi indispensabili per lo svolgimento della professione.
Il non raggiungimento dei crediti formativi professionali obbligatori costituisce un illecito disciplinare.
Il Regolamento per la formazione professionale continua ai sensi dell’articolo 7, comma 3, d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 maggio 2021 su delibera del CNGeGL del 10 marzo scorso in atto è per il triennio 2021/2023 , quindi avente scadenza il 31/12/2023.
Nel triennio 2021/2023 l’obbligo è di conseguire 60 CFP in tre anni di cui 6 crediti formativi professionali devono essere in materia di ordinamento e deontologia professionale.
I geometri sono tenuti a chiedere il riconoscimento crediti formativi tramite il SINF entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di svolgimento dell’attività formativa
Esempio: se il corso è terminato nel 2022, occorre inserirlo in piattaforma per il riconoscimento dei crediti entro il 31/01/2023
Pertanto non si avrà più a disposizione l’intero triennio per caricare le domande di attribuzione dei CFP sul SINF che invece dovranno essere effettuate annualmente.
Al fine di non incorrere a procedimenti disciplinari, invito tutti i Geometri a rispettare tale regolamento, ed invito coloro i quali hanno diritto ad esonero solo per le motivazione indicate nell’art.11 dell’allegato regolamento a presentare istanza corredata dalla certificazione attestante la richiesta di esonero.
Per agevolare l’attuazione della nuova normativa si è ritenuto opportuno redigere l’informativa nella quale sono state indicate le novità di maggior rilievo e i relativi chiarimenti.
Per accedere alla propria piattaforma cliccare su http://formazione.cng.it/
La Segreteria del Collegio è comunque a disposizione per maggiori indicazioni.
Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche da remoto
ESONERO CFP TRIENNIO 2024/2026
Tra le principali novità:
- art. 3 comma 3: "il Geometra deve conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno 60 CFP, di cui n. 6 crediti in materia di ordinamento e deontologia professionale";
- art. 5 comma 1: il limite massimo dei CFP per la partecipazione a Seminari, è pari a n. 20.
- art. 5 comma 2: "In caso di formazione a distanza la presenza minima è fissata al 100%"
- art. 11 "ESONERI": non è più riconosciuta la possibilità di richiedere l'Esonero formativo per comprovato assolvimento dell'obbligo di formazione in quanto Iscritto ad altro Ordine Professionale.
Si ricorda che in caso di violazione dell’obbligo formativo saranno applicati i provvedimenti di illecito disciplinare deontologico, a norma dell'art. 3, comma 5, lettera b, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Scaricabile di seguito il modulo necessario a comunicare al Consiglio Direttivo del Collegio l’impossibilità di adempiere all’obbligo della formazione continua. Il modulo va trasmetto al Consiglio del Collegio secondo le modalità indicate entro la fine ci ciascun triennio.