⭕Geometri Iscritti al solo ALBO❗

31/10/205 - GEOMETRI ISCRITTI AL SOLO ALBO, NON SONO ISCRITTI A CASSA GEOMETRI E NON POSSONO TIMBRARE

Per i geometri liberi professionisti, CHE DEVONO TIMBRARE sorge l’obbligo di iscrizione alla Cassa e pagamento della contribuzione minima, a prescindere dalla natura occasionale dell’esercizio della professione e dalla mancata produzione di reddito.


LE NORME REGOLATRICI DELLA CASSA GEOMETRI - A tale riguardo, il Ministero ha prima di tutto rappresentato che:

* la Cassa di previdenza dei Geometri liberi professionisti, a seguito della trasformazione in ente di diritto privato con il D. Leg.vo 509/1994, ha acquisito una propria autonomia gestionale che le consente di definire i principi ai quali orientare il proprio operato, purché nel rispetto del perseguimento dei fini pubblicistici;

* la Cassa, pertanto, può disciplinare in autonomia le proprie previsioni statutarie e regolamentari, previa approvazione dei Ministeri vigilanti, con il solo limite dell’interesse pubblico che è quello di assicurare l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in favore degli iscritti, tenendo conto del vincolo del rispetto dell’equilibrio di bilancio;

* a tale scopo, la Cassa può adottare ed introdurre ogni strumento per garantire il raggiungimento dei fini pubblicistici e, dunque, non solo gli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.

Lo Statuto della Cassa geometri prevede che siano obbligatoriamente iscritti, i geometri iscritti all’Albo professionale, che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. In tale ambito, l’Ente può procedere a verifiche ispettive sull’adempimento degli obblighi contributivi da parte dei propri iscritti o sulla corrispondenza delle dichiarazioni rese.

Si riporta di seguito il comma 1 dell’art. 5 del vigente Statuto della Cipag.

Art. 5 - Iscritti

5.1 Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all’Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509. Possono essere iscritti alla Cassa i geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti a norma dell’art. 2 della legge n. 75/85 Il geometra praticante ha facoltà di essere iscritto alla Cassa per il periodo effettivo del tirocinio, per una durata massima di 24 mesi. I rapporti tra la Cassa e gli iscritti agli albi dei geometri sono regolamentati dalla normativa vigente e dagli appositi Regolamenti.

In pratica, l’articolo introduce una vera e propria presunzione relativa di esercizio della professione per tutti gli iscritti all’albo dei Geometri. Tale presunzione - sempre secondo le disposizioni di autoregolamentazione emanate dalla Cipag - è valida fino a prova contraria, che l’interessato è chiamato fornire tramite una autodichiarazione da presentarsi entro termini perentori.