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ELENCO GEOMETRI SOSPESI DALL'ALBO PROFESSIONALE
Tratto dal REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, VERSAMENTO E RISCOSSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
(art. 7 D.Lgs. Lgt. n.382/1944)
Approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 85/21 del 29/11/2021 - Con efficacia a far data dal 01/01/2022
ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE DALL’ALBO PER MOROSITA’
In base all’art. 2 della L. 436 del 03.08.1949, gli Iscritti non in regola con il versamento della quota dovuta oltre il 31 dicembre dell’ anno di riferimento risultano morosi, e pertanto verrà avviato, qualora persistesse la situazione debitoria, il procedimento disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione con eventuali riduzioni ed esclusioni, di cui al punto 10 del Regolamenti di cui sopra.
I morosi accertati e interessati dal procedimento disciplinare di carattere amministrativo, per sanare la propria situazione debitoria del relativo anno di competenza, saranno tenuti al versamento dell'intera somma dovuta maggiorata secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del su citato Regolamento.
La sospensione viene revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio del Collegio quando l’Iscritto dimostra di aver corrisposto al Collegio tutti i contributi annuali dovuti con le relative more e sanzioni da corrispondere fino all’annualità in corso oltre alle eventuali spese di notifica per la sospensione inflitta.
I sospesi dall’esercizio professionale sono comunque iscritti all’Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.
L’adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l’obbligo del versamento dei contributi da parte dell’iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio del Collegio.
Il perdurare della situazione debitoria darà facoltà al Consiglio Direttivo del Collegio di valutare il deferimento al Consiglio di Disciplina territoriale per decisioni conseguenti di carattere deontologico.
La revoca del provvedimento disciplinare di sospensione per morosità avverrà con Atto Deliberativo del Consiglio Direttivo a seguito di espressa richiesta scritta indirizzata al Presidente del Collegio, cui dovrà essere allegata la prova dell’avvenuto versamento delle quote, nonché delle relative sanzioni e oneri accessori, con decorrenza dall’Atto di che trattasi.