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INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA CULTURA SUL SALVA CASA art. 36 bis - Sanatoria Paesaggistica

Con la circolare del 2 aprile, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha ufficialmente chiarito la propria posizione riguardo alla “sanatoria paesaggistica” introdotta dal Salva Casa.Indicazioni del MiC

La Circolare ha indicato che:

- l’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001 non deroga ai principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio in quanto il parere delle soprintendenze mantiene natura vincolante ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio già effettuato;

- il divieto di rilascio in sanatoria dell’autorizzazione paesaggistica non esclude che il legislatore possa introdurre, per legge e in via generale, limitate ipotesi in cui sia possibile accertare ex post la compatibilità paesaggistica di un intervento;

- pertanto, troverà applicazione quanto disposto dall’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001 e, conseguentemente, potrà essere emesso il parere vincolante anche in caso di interventi realizzati ai sensi dell'art. 36-bis, comma 1, del D.P.R. 380/2001;

- al di fuori dalle ipotesi tassativamente previste dal suddetto comma 1, l’art. 167 del D. Leg.vo 42/2004 trova piena applicazione e restano fermi in ogni caso i principi sanzionatori e di rimessa in pristino previsti in caso di valutazione negativa da parte dell’autorità competente in materia paesaggistica.

Raccomandazioni del MiC

Il MiC, ha evidenziato la necessità di:

- dare corretta applicazione alla normativa, procedendo attentamente alle valutazioni di compatibilità paesaggistica e esprimendo il parere vincolante di competenza entro il termine perentorio di 90 giorni, spirati i quali si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell’ufficio procedente può provvedere autonomamente;

- approntare ogni efficace misura organizzativa interna per limitare il maturare del silenzio assenso a casi marginali e residuali.Degno di nota, e in apparente rettifica rispetto a precedenti dichiarazioni della Soprintendenza per la Città metropolitana di Milano, è l’invito rivolto alle Soprintendenze a evitare il silenzio assenso.

Questo, nel contesto dell’art. 36bis, priva gli Uffici del MiC di ogni possibilità di intervento successivo nei confronti dell’autorità competente.