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👨🚒ANTINCENDIO- LA NUOVA CIRCOLARE
La nuova circolare del Ministero dell’Interno n. 674 del 15 Gennaio 2026, fornisce linee guida uniformi per distinguere correttamente i semplici esercizi di ristorazione dai locali destinati al pubblico spettacolo. Il documento chiarisce che bar e ristoranti non sono generalmente soggetti ai rigidi controlli dei Vigili del Fuoco, a meno che non superino specifiche soglie di affollamento o potenza termica. Anche in presenza di attività complementari come il karaoke o la musica dal vivo, tali locali mantengono la loro classificazione originaria purché l’intrattenimento non diventi la funzione prevalente.
Tuttavia, i gestori devono comunque garantire la sicurezza attraverso una rigorosa valutazione del rischio incendio e la redazione di un piano di emergenza inclusivo.
Questa normativa mira a eliminare le incertezze interpretative sul territorio nazionale, definendo con precisione gli obblighi preventivi per ogni tipologia di attività.
In definitiva, il testo stabilisce i criteri operativi per tutelare l’incolumità di lavoratori e clienti senza imporre oneri eccessivi alle imprese non specializzate nello spettacolo.
COSA CAMBIA PER BAR E RISTORANTI
In generale, bar e ristoranti non rientrano tra le attività soggette al D.P.R. 151/2011, perché non sono inclusi nell’Allegato I del decreto.
Gli obblighi di prevenzione incendi si applicano però se il locale:
- è inserito in una struttura già soggetta a specifiche regole antincendio (come centri commerciali o edifici polifunzionali);
- dispone di impianti di produzione di calore con potenza superiore a 116 kW.
In questi casi, gli adempimenti antincendio si applicano indipendentemente dal fatto che l’attività sia un bar o un ristorante.
CAPIENZA E AFFOLLAMENTO: UN ASPETTO CENTRALE
La circolare richiama l’attenzione sulla valutazione del rischio incendio, legata anche al numero massimo di persone presenti nel locale.
Quando l’affollamento supera le 50 persone, diventa necessario considerare il Piano di Emergenza ed Evacuazione (secondo quanto previsto dal D.M. 2 settembre 2021 e dal D.Lgs. 81/2008).
L’obbligo sussiste anche nei luoghi con almeno 10 lavoratori o rientranti tra le attività soggette al D.P.R. 151/2011.
In pratica, oltre all’inquadramento normativo, occorre verificare se il locale è in grado di gestire in sicurezza un’eventuale evacuazione.
MUSICA, KARAOKE E TRASFORMAZIONE DELL’ATTIVITÀ
La presenza di musica dal vivo o karaoke, da sola, non modifica la natura del pubblico esercizio. Se queste attività restano accessorie e non prevalenti, il locale continua a essere considerato un bar o un ristorante.
La regola vale anche perché la normativa sui locali di pubblico spettacolo esclude alcuni esercizi con strumenti musicali o karaoke, a condizione che:
- non vi sia attività danzante o di spettacolo vero e proprio;
- il karaoke non sia svolto in sale dedicate;
- la capienza non superi le 100 persone.
La situazione cambia quando si verifica una trasformazione funzionale del locale. Se l’intrattenimento diventa l’attività principale o comporta modifiche rilevanti (struttura, impianti, organizzazione degli spazi e gestione del pubblico), è necessario rivedere l’inquadramento dell’attività.
In questi casi, il locale può essere assimilato a quelli di intrattenimento e pubblico spettacolo, con conseguente applicazione delle norme TULPS e delle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.