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REGIONE SICILIANA: IMPORTANTI CHIARIMENTI SULL’APPLICABILITÀ DEL RECUPERO ABITATIVO (ART. 5, L.R. 16/2016)

REGIONE SICILIANA: IMPORTANTI CHIARIMENTI SULL’APPLICABILITÀ DEL RECUPERO ABITATIVO (ART. 5, L.R. 16/2016)

Il Dipartimento dell'Urbanistica della Regione Siciliana ha emesso importanti note di riscontro a quesiti posti da diverse amministrazioni comunali (tra cui Castellammare del Golfo, Enna e Aci Castello), fornendo determinanti linee guida interpretative sull'applicazione dell'art. 5, comma 1, lett. d) della Legge Regionale n. 16/2016 relativo al recupero volumetrico a fini abitativi di sottotetti, pertinenze e locali accessori.

Di seguito si riassumono i punti chiave di massimo interesse per i professionisti del settore.

1. Coordinate Temporali: Termine Invalicabile al 31 Dicembre 2023

Viene ribadito il quadro temporale introdotto dall'art. 19 della L.R. 11 luglio 2023, n. 8: 

  •  I volumi oggetto di recupero (sottotetti, pertinenze, locali accessori, interrati, seminterrati e ammezzati) devono essere esistenti e volumetricamente definiti alla data del 31 dicembre 2023. 
  • Tali opere devono risultare realizzate in forza di un regolare titolo edilizio rilasciato o assentito entro la medesima data. 

 2. Estensione agli Immobili Condonati (Sanatorie Edilizie)Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la legittimità di applicare l'istituto del recupero abitativo anche a immobili regolarizzati tramite i diversi condoni edilizi succedutisi negli anni: 

  •  Facendo ricorso all'art. 9-bis, comma 1-bis del D.P.R. n. 380/2001 (recepito in Sicilia), che disciplina lo stato legittimo dell'immobile, il Dipartimento estende la possibilità di recupero a qualsiasi titolo abilitativo, purché anteriore al 31 dicembre 2023. 
  •  Richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 238/2000), viene sancito il principio di non discriminazione tra proprietari di fabbricati regolarmente assentiti in origine e proprietari di fabbricati sanati. 

3. La Nozione di "Edifici Esistenti" e Fabbricati al Rustico: Il Dipartimento ha affrontato la questione riguardante lo stato di completamento degli immobili: 

  •  Per "edifici esistenti" si intendono organismi edilizi che siano completi in ogni loro parte e assistiti da relativa agibilità. 
  • Di conseguenza, l'istituto del recupero non può essere applicato a spazi che non fossero già volumetricamente definiti, completi e agibili alla data limite del 31 dicembre 2023 (escludendo l'applicazione diretta nella fase di mero completamento di fabbricati ancora "al rustico" privi di tali requisiti storici). 
  •  Non vi sono invece limitazioni applicative se la casistica rientra in interventi di successiva ristrutturazione edilizia (ex art. 3, c. 1, lett. d del D.P.R. 380/2001), ferma restando la preesistenza agibile del volume strutturale al 2023. 

 4. Sottotetti: Opere Edilizie Ammissibili e Altezze 

  • Il recupero dei sottotetti (definiti come i volumi sovrastanti l'ultimo piano o compresi tra il tetto e il soffitto dell'ultimo piano) è volto al contenimento del consumo di nuovo territorio. 
  •  È esplicitamente consentito eseguire le opere necessarie al recupero, tra cui la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione di quelli esistenti, a condizione che non venga alterato il volume complessivo preesistente né le altezze di colmo o le pendenze delle falde. 
  • È ammessa l'apertura di finestre, lucernari e terrazzi al solo fine di garantire i requisiti di aero-illuminazione vigenti. 

5. Regime Derogatorio e Prevalenza Normativa 

  • L'art. 5, comma 1, lett. d), n. 4 della L.R. 16/2016 dispone che il recupero abitativo di pertinenze, locali accessori, interrati, seminterrati e ammezzati (con altezza minima di metri 2,20) sia consentito in deroga alle norme vigenti, fatto salvo quanto esplicitamente vincolato dal punto 6 della stessa norma. 
  •  Prevalenza legislativa: Le disposizioni della legge regionale prevalgono sulle norme regolamentari locali (es. Regolamenti Edilizi Comunali) qualora questi ultimi dovessero disporre in contrasto con la normativa regionale. 


Nota per i professionisti:
Il Dipartimento Regionale ha ricordato che i pareri rilasciati hanno carattere di osservazione generale. 

Spetta esclusivamente all'Ufficio Tecnico di ciascun Comune valutare, caso per caso e in piena autonomia decisionale, la fattispecie concreta sottoposta a istruttoria. I quesiti generali risolti negli anni precedenti sono consultabili e divisi per tematica sul portale informatico ufficiale della Regione Siciliana.